1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «parzialmente montani,» sono inserite le seguenti: «e comunque situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare,»;
b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. L'indennità di funzione prevista dall'articolo 82 per il presidente e i componenti dell'organo esecutivo della comunità montana è determinata in misura non superiore al 60 per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana interessata».
1. L'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 17 - (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le
1. Il comma 1 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 80 membri nei comuni con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti;
b) da 70 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
c) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore a 750.000 abitanti;
d) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
e) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
f) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
g) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti;
h) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti;
i) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
l) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
m) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
n) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
o) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
p) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
q) da 8 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
r) da 6 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
s) da 4 membri negli altri comuni».
1. Il comma 2 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 50 membri nelle province con popolazione residente superiore a 2.500.000 abitanti;
b) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 2.000.000 di abitanti;
c) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.500.000 abitanti;
d) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;
e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 600.000 abitanti;
f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
g) da 16 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;
h) da 14 membri nelle province con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
i) da 12 membri nelle altre province».
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri omogenei e le modalità attuative per il contenimento e la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri e agli amministratori regionali, e i compensi comunque dovuti, in ragione della carica rivestita, ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali, a cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a uniformarsi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai criteri individuati dal medesimo decreto, secondo le modalità ivi previste.